LEGGE 21 febbraio 1990, n. 36

  Nuove  norme  sulla  detenzione  delle armi, delle munizioni, degli
esplosivi e dei congegni assimilati.

 aggiornato-2013 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  terzo  comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n.
110, e' sostituito dal seguente:
  "Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate 'da
bersaglio da sala', o ad emissione di gas, nonche' le  armi  ad  aria
compressa sia lunghe sia corte e gli strumenti lanciarazzi, salvo che
si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per
i  quali  la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in
relazione alle  rispettive  caratteristiche,  l'attitudine  a  recare
offesa alla persona".
  2.  All'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n.
110, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero quando  sono
comunque  detenuti  o portati per essere utilizzati come strumenti di
segnalazione per soccorso,  salvataggio  o  attivita'  di  protezione
civile".
                                            
                               Art. 2.
  1.  Il  sesto  comma dell'articolo 5 della legge 18 aprile 1975, n.
110, e' sostituito dai seguenti:
  "Chiunque  produce o pone in commercio giocattoli riproducenti armi
senza l'osservanza delle disposizioni del quarto comma e' punito  con
la  reclusione  da uno a tre anni e con la multa da lire un milione a
lire cinque milioni.
  Quando   l'uso  o  il  porto  d'armi  e'  previsto  quale  elemento
costitutivo o circostanza  aggravante  del  reato,  il  reato  stesso
sussiste  o  e'  aggravato  anche  qualora  si tratti di arma per uso
scenico o di giocattoli  riproducenti  armi  la  cui  canna  non  sia
occlusa a norma del quarto comma".
                                            
                               Art. 3.
  1.  Il  terzo  comma dell'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n.
110, e' sostituito dal seguente:
  "Il   rilascio   delle  autorizzazioni  per  la  fabbricazione,  la
raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi, nonche'
del  permesso di porto d'armi, previsti dagli articoli 28, 31, 32, 35
e 42 del testo unico sopracitato e 37  del  regio  decreto  6  maggio
1940, n. 635, e dalla presente legge, e' subordinato all'accertamento
della capacita' tecnica del richiedente. L'accertamento  non  occorre
per l'autorizzazione alla collezione".
                                            
                               Art. 4.
  1.  Al  sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n.
110, le parole: "nel numero di due per le armi comuni da sparo", sono
sostituite  dalle  seguenti: "nel numero di tre per le armi comuni da
sparo".
                                            
                               Art. 5.
  1.  La  detenzione,  la  collezione ed il trasporto di armi antiche
inidonee a recare offesa per difetto ineliminabile della punta o  del
taglio,  ovvero  dei  congegni  di lancio o di sparo, sono consentiti
senza licenza o autorizzazione.
                                            
                               Art. 6.
  1. Al terzo comma dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 1977, n.
968, e' aggiunto il seguente periodo: "Il porto dell'arma per uso  di
caccia  da  parte  di  persona  munita di licenza, nel caso di omesso
pagamento della tassa di concessione governativa, e'  punito  con  la
sanzione   amministrativa   del   pagamento  di  una  somma  da  lire
trecentomila a lire ottocentomila".
                                            
                               Art. 7. 
  1. Ai soli fini della  difesa  personale  e'  consentito  il  porto
d'armi senza la licenza di cui all'articolo 42 del testo unico  delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio  decreto  18  giugno
1931, n. 773, oltre che alle persone comtemplate dall'articolo 73 del
regio  decreto  6  maggio  1940,  n.  635,  recante  regolamento   di
esecuzione  del  citato  testo  unico,  ai   magistrati   dell'ordine
giudiziario, anche  se  temporaneamente  collocati  fuori  del  ruolo
organico, al personale  dirigente  e  direttivo  dell'Amministrazione
penitenziaria. 
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi  di  concerto
con i Ministri di grazia e giustizia,  della  difesa,  del  tesoro  e
delle finanze, sono individuate le categorie di persone che, a  causa
della  esposizione  a  rischio   dipendente   dall'attivita'   svolta
nell'ambito delle Amministrazioni della giustizia o della  difesa,  o
nell'esercizio di  compiti  di  pubblica  sicurezza,  sono  esonerate
dall'obbligo del pagamento della  tassa  di  concessione  governativa
prevista per il rilascio della licenza di porto  d'armi.  Sono  fatte
salve le disposizioni vigenti in materia di dotazione e  porto  delle
armi in servizio nonche' di concessione gratuita della licenza. 
  3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce altresi'  le  condizioni
di applicabilita' della medesima disciplina al personale cessato  dal
servizio. 
                                            
                               Art. 8.
  1.  Gli  appartenenti agli organismi di informazione e di sicurezza
di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, portano senza  licenza  le
armi  portatili  di  qualsiasi  tipo  di  cui  sono muniti secondo le
disposizioni interne di servizio.
                                            
                               Art. 9 
 
  1. Il Ministro dell'interno o, su sua  delega,  il  prefetto  della
provincia di confine puo'  autorizzare  personale  appartenente  alle
forze di polizia o ai servizi di sicurezza di altro Stato, che sia al
seguito di personalita' dello Stato medesimo, ad introdurre e portare
le armi di cui e' dotato per fini di difesa. 
  2. L'autorizzazione e' limitata al periodo di permanenza in  Italia
delle personalita' accompagnate purche' sussistano, tra i due  Stati,
condizioni di reciprocita'. 
  2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere  rilasciata
altresi' agli agenti di polizia  dei  Paesi  appartenenti  all'Unione
europea e degli altri Paesi con i quali sono  sottoscritti  specifici
accordi di collaborazione  interfrontaliera  per  lo  svolgimento  di
servizi congiunti con agenti delle Forze di polizia dello Stato. 
  2-ter. I soggetti autorizzati ai  sensi  del  comma  2-bis  possono
utilizzare le armi esclusivamente per legittima difesa. 
  2-quater. Per i danni causati dagli  agenti  di  polizia  di  Paesi
diversi da quelli di cui al comma 2-bis, durante lo  svolgimento  dei
servizi di cui al medesimo  comma  2-bis,  si  osservano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 43 della  Convenzione  del
19 giugno  1990,  di  applicazione  dell'Accordo  di  Schengen,  resa
esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388. 
                                            
                               Art. 10.
  1.  Coloro  che  illegalmente  detengono  armi di qualsiasi specie,
comprese quelle da guerra o tipo  guerra  e  quelle  da  punta  e  da
taglio,  o  parti  di esse, compresi i congegni necessari per il loro
funzionamento, munizioni, esplosivi, ed altri congegni micidiali, non
sono  punibili  qualora, prima dell'accertamento del reato e comunque
non oltre centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, provvedano alla loro consegna all'ufficio di pubblica
sicurezza o, in mancanza, alla stazione  dei  carabinieri  competente
per  territorio,  che ne rilascia ricevuta, ovvero, qualora si tratti
di  armi,  munizioni  ed  esplosivi  che  possono  essere  legalmente
detenuti,  ottemperino all'obbligo di denuncia previsto dall'articolo
38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  approvato  con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  2.   La   denuncia   e'  valida  anche  senza  l'indicazione  della
provenienza.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 21 febbraio 1990
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI